© Copyright IPERSTATICA.IT, IPERSTATICA.SHOP. All rights reserved

1. Condizioni generali

1.1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito CGV) valgono per tutte le vendite di prodotti effettuate da IPERSTATICA, Via Don Giosuè Macrì, 20, 89900 Vibo Valentia (VV) (di seguito IS), salvo diverso accordo scritto tra le parti in deroga a quanto ivi indicato. Eventuali deroghe concordate tra le parti per singoli ordini, in ogni caso, varranno esclusivamente per detti ordini e non costituiranno una modifica delle presenti condizioni generali per gli altri acquisti effettuati dal cliente.

1.2. IS fornisce i prodotti esclusivamente in base alle presenti CGV ed eventuali diversi accordi sottoscritti tra le parti. Eventuali condizioni generali dell’acquirente avranno validità soltanto previa conferma scritta da parte di IS.

1.3. L’eventuale invalidità di singole clausole delle presenti CGV o di eventuali ulteriori accordi stipulati dalle parti non pregiudica le restanti disposizioni.

2. Documentazione tecnica

2.1. IS non risponde per eventuali errori di stampa, dati tecnici, disegni, riferimenti a pesi e misure e traduzioni di cui sui cataloghi. L’ultima versione delle schede tecniche disponibile è consultabile sul sito web IS.

3. Modalità e tempi di consegna

3.1. Il quantitativo della fornitura e le caratteristiche sono quelle indicate nella conferma scritta dell‘ordine da parte di IS. Nel caso in cui l’ordine venga eseguito in più forniture, i quantitativi vengono specificati nei rispettivi documenti di trasporto.

3.2. I termini di consegna si intendono indicativi. Eventuali ritardi nelle consegne non comporteranno pertanto alcuna penale per IS né un diritto dell’Acquirente al risarcimento del danno.

3.3. L’Acquirente provvederà a confermare il ricevimento del prodotto sulla prova di consegna dello spedizioniere/trasportatore incaricato da parte di IS, in formato cartaceo o digitale. L’Acquirente dovrà altresì provvedere ad effettuare ogni contestazione o riserva sulle quantità/tipologia prodotti, imballo, danni da trasporto, visibili alla consegna, sullo stesso documento al momento della consegna. Diversamente, eventuali contestazioni non potranno essere prese in considerazione da IS, che non risponderà in merito. Danneggiamenti o non conformità devono essere contestati entro 10 gg dalla data di consegna all’agente di vendita, con foto e breve descrizione.

4. Resi

4.1. Non sono ammessi resi di merce, salvo diversamente concordato per iscritto tra le parti e comunque non oltre 30 giorni dalla vendita dei prodotti.

4.2. Nel caso in cui un reso sia autorizzato, si applica un contributo di gestione definito di volta in volta da IS, che sarà addebitato al cliente con le spese di trasporto per la restituzione della merce. La merce restituita deve essere nelle condizioni originali, inutilizzata, imballata nell’imballaggio originale e pronta per la vendita.

4.3. Non sono in ogni caso ammessi resi di prodotti fuori catalogo, prodotti a scadenza e/o di prodotti realizzati appositamente per il cliente.

5. Trasferimento del rischio

5.1. Il rischio è trasferito da IS all‘Acquirente secondo i termini INCOTERMS riportati sui documenti commerciali. In assenza di specificazione, il rischio è trasferito all‘atto di invio della merce, e pertanto all’atto della consegna della merce allo spedizioniere/trasportatore.

6. Prezzi e modalità di pagamento

6.1. Il prezzo praticato è quello indicato nella conferma d’ordine, o in assenza, nell’ordine. Tale prezzo si intende franco magazzino IS.

6.2. In caso di pagamenti differiti o comunque effettuati successivamente alla data concordata, IS applica per il periodo intercorrente gli interessi moratori previsti per legge e addebita al cliente le spese sostenute per il recupero del credito.  

7. Riserva di proprietà

7.1. Il diritto di proprietà sui prodotti passerà all’Acquirente al momento dell’invio della merce, ovvero contestualmente all’atto della consegna della merce allo spedizioniere/trasportatore.

8. Addebiti

8.1. L‘Acquirente non può compensare le richieste di pagamento di IS con eventuali asseriti risarcimenti danni da vizi dei prodotti. Eventuali contestazioni di vizi e non conformità, dovranno avvenire separatamente.  

9. Garanzia e responsabilità

9.1. IS garantisce i prodotti forniti da vizi, mancanza di qualità e/o difformità per un periodo di 12 mesi dalla consegna all’Acquirente, riservandosi la facoltà di ripararli, sostituirli o restituire al Cliente le somme corrisposte. IS avrà modo di eseguire la garanzia secondo i propri tempi e organizzazione. In caso di vizio, mancanza di qualità, difformità del prodotto, l’Acquirente dovrà comunicarlo a IS entro 8 giorni dalla scoperta, con adeguata documentazione.

9.2. La garanzia prestata non copre gli effetti dell‘usura o danni che dovessero insorgere dopo la consegna per uso improprio o incauto, sollecitazioni eccessive, uso di materiali inadeguati o particolari effetti di agenti esterni, non previsti nel contratto. Qualora l‘Acquirente o terzi dovessero operare modifiche o effettuare lavori di riparazione non appropriati, la garanzia non avrà alcun valore né direttamente né sui relativi effetti. I prodotti DPI e in generale i dispositivi di ancoraggio sono soggetti a revisione periodica di responsabilità dell’Acquirente, come da documentazione allegata al prodotto che il cliente si impegna ad ottemperare.

9.3. Se nel dar corso a operazioni che si presumono in garanzia risultasse che il danno non ricade sotto la garanzia IS, l‘Acquirente ne dovrà sostenere i costi. IS non è obbligata ad ovviare all‘eventuale difetto se l‘Acquirente non adempie ai pagamenti dovuti.

9.4. È esclusa qualsiasi altra pretesa di garanzia dell‘Acquirente nei confronti di IS e degli altri coobbligati dalla garanzia, fatto salvo il punto 10 (Altre responsabilità).

10. Altre responsabilità

10.1. Fatto salvo quanto previsto da inderogabili norme di legge, IS assicura la regolarità dell’esecuzione del presente Contratto, ma resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante), subiti da clienti e/o da terzi, salvo il caso di eventi imputabili a IS o ai suoi collaboratori per dolo o colpa grave. In particolare, IS non sarà responsabile per qualsiasi inconveniente che dovesse manifestarsi derivante da violazioni contrattuali, da violazioni positive di doveri durante le trattative contrattuali e da atti illeciti e non sarà conseguentemente tenuta ad alcun risarcimento. Quanto regolato dalle presenti condizioni non comporta una modifica dell‘onere della prova a danno dell‘Acquirente.

11.  Riciclaggio RAEE

11.1. L’Acquirente di AEE è informato dell’obbligo di non smaltire gli stessi come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata. All’atto dell’acquisto di una nuova AEE, potrà consegnare a IS il RAEE equivalente secondo le modalità che gli verranno indicate.

12. Forza maggiore

12.1. Costituisce “Forza Maggiore” il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisca ad una parte di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte in questione provi: [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e [b] che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e [c] che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.  

12.2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

12.3. La parte che invochi con successo la presente Clausola è esonerata dall’obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l’evento inibisce l’adempimento degli obblighi contrattuali, a condizione che lo stesso sia stato notificato senza ritardo. Ove la notizia dell’evento non sia stata data tempestivamente, l’esonero avrà effetto dal momento in cui la comunicazione raggiunge l’altra parte. La controparte può sospendere l’adempimento dei propri obblighi, se del caso, a partire dalla data della comunicazione. Ove l’effetto dell’impedimento o dell’evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l’impedimento o l’evento invocati inibiscano alla Parte Colpita l’adempimento degli obblighi contrattuali. La Parte Colpita deve informare l’altra parte non appena l’impedimento cessi di impedire l’adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell’impedimento invocato abbia l’effetto di privare in maniera sostanziale una o entrambe le parti contraenti di quanto esse potevano ragionevolmente attendersi in base al contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all’altra parte entro un periodo ragionevole. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto da ciascuna di esse ove la durata dell’impedimento superi i 120 giorni.

13. Clausola risolutiva espressa

13.1. Se dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura IS venisse a conoscenza che l‘Acquirente si trovi in una situazione finanziaria compromessa e/o sottoposto a procedure concorsuali/processi, IS potrà chiedere una garanzia di controprestazione o recedere dal contratto, calcolando i costi fino a quel momento sostenuti.

14. Foro competente e legge applicabile

14.1. Il rapporto tra le parti e le presenti condizioni generali sono disciplinati e interpretati in via esclusiva secondo la legge italiana. In caso di controversie, che le parti non siano in grado di risolvere amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il foro di Vibo Valentia.

15. Privacy

15.1. In conformità al Reg. UE 2016/679, il Cliente è informato che i suoi dati personali (nome della persona di contatto/management/proprietario, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, numero di fax) sono necessari per l’esecuzione del contratto e saranno a tal fine trasmessi ad IS (https://www.iperstatica.shop/contatti) e potranno essere trasmessi anche ad avvocati per far valere i propri diritti contrattuali, istituti di credito, contabili, professionisti della gestione e dell’amministrazione di IS o società di servizi che lavorano per conto di IS.

15.2. IS conserverà i dati fino alla scadenza dei termini di conservazione e di prescrizione previsti dalla legge. L’interessato gode dei diritti di cui all’art.15 ss. del sopracitato Regolamento (diritto di accesso ai propri dati personali, di rettifica, di cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali, opposizione al trattamento, diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo). Per informazioni più dettagliate e per l’esercizio di questi diritti si può contattare il referente privacy IS all’indirizzo info@iperstatica.shop.

16. Codice etico

16.1.  Il Cliente dichiara di conoscere e rispettare il contenuto del Codice etico di IS, disponibile sul sito web IS.

IPERSTATICA